Art. 1

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

In vigore dal 19 dic 1986
1. nel paragrafo 1, la parte di frase « per il periodo 1o marzo-31 dicembre 1986 » è sostituito da quanto segue: « per il periodo intercorrente tra il 1o marzo 1986 e il 31 dicembre 1987 »; 2. nel paragrafo 4, la parte di frase « entro il limite di 37 500 t » è soppressa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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