Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 637/86 è modificato come segue:

In vigore dal 19 dic 1986
1. : - il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. In allegato sono fissati, per il 1987, i volumi dei contingenti che, in applicazione dell'articolo 280 dell'atto di adesione, il Portogallo può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi ». - Il paragrafo 2 è soppresso. 2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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