Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 637/86 è modificato come segue:
In vigore dal 19 dic 1986
1. :
- il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. In allegato sono fissati, per il 1987, i volumi dei contingenti che, in applicazione dell'articolo 280 dell'atto di adesione, il Portogallo può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi ».
- Il paragrafo 2 è soppresso.
2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3890:oj#art-1