Art. 2

In vigore dal 19 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8. (4) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 11. (5) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 13.
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