Art. 2
In vigore dal 19 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.
(4) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 11.
(5) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 13.
Storico versioni
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