Art. 1
In vigore dal 18 dic 1986
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 gennaio 1987 il dazio della tariffa doganale comune per i merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac), freschi o refrigerati, della sottovoce 03.01 B I h) 1 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 6 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 000 tonnellate.
2. Nei limite di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1985.
3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (2), sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per il prodotto considerato o per la categoria di prodotti interessati.
4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
5. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni
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