Art. 2
In vigore dal 18 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 28 luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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