Art. 2

In vigore dal 17 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39. (3) GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 22. (4) GU n. L 205 del 29. 7. 1986, pag. 20. (5) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20. (6) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6. (7) GU n. L 145 del 4. 6. 1985, pag. 17. (8) GU n. L 261 del 13. 9. 1986, pag. 8.
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