Art. 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1662/86 è modificato come segue:
In vigore dal 17 dic 1986
1. Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, per quanto riguarda la Spagna, la data del 1o luglio 1986 di cui al primo comma è sostituita dalla data del 1o febbraio 1987, ai fini della modifica delle quote assegnate alle imprese produttrici di zucchero per la parte della loro produzione di zucchero ottenuto da canne raccolte in Spagna ».
2. Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
« La Spagna comunica alla Commissione entro il 15 febbraio 1987 le modifiche effettuate in applicazione del paragrafo 1, secondo comma ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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