Art. 8

In vigore dal 11 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Tuttavia, per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate nell'ambito del regime di perferzionamento passivo e del sistema degli scambi standard, di cui all', lettera c), il regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 3. (3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 317 del 28. 11. 1985, pag. 13.
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