Art. 1

In vigore dal 10 dic 1986
Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1986. La pesca dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3771:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo