Art. 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 8 dic 1986
« 5. Per le campagne di commercializzazione 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, al fine di riconoscere il diritto all'aiuto calcolato in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, gli Stati membri produttori determinano gli olivicoltori la cui produzione media è di almeno 100 chilogrammi di olio per campagna applicando al numero di olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate per ciascuna campagna conformemente all'articolo 18. 6. Prima del 30 giugno 1987, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce i criteri da applicare per determinare, a decorrere dalla campagna 1987/1988, gli olivicoltori la cui produzione media sia di almeno 100 chilogrammi di olio per campagna. ».
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