Art. 2
In vigore dal 8 dic 1986
1. Il contingente tariffario di cui all', paragrafo 1, è diviso in due parti.
2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo l', sono valide sino al 31 dicembre 1987, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 4 // Danimarca // 285 // Germania // 133 // Grecia // 12 // Spagna // 4 500 // Italia // 915 // Portogallo // 6 // Regno Unito // 45
3. La seconda parte del contingente, pari a 100 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.
4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
Storico versioni
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