Art. 1

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 è modificato come segue:

In vigore dal 8 dic 1986
1) all', anziché « decisione del 21 aprile 1970 » leggasi « decisione 85/257/CEE, Euratom »; 2) all'articolo 3 è aggiunto il comma seguente: « Qualora la verifica dei documenti giustificativi riguardanti un accertamento, effettuata dall'amministrazione nazionale da sola o in associazione con la Commissione, mostri la necessità di procedere a una rettifica dell'accertamento stesso, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma, per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo. »; 3) l'articolo 5 diventa articolo 8 ed è sostituito dal testo seguente: « Articolo 8 Ogni Stato membro stabilisce annualmente un conto riepilogativo dei diritti accertati corredato di una relazione concernente l'accertamento e la contabilizzazione delle risorse proprie e lo trasmette alla Commissione anteriormente al 1o maggio dell'anno successivo all'esercizio in questione. »; 4) l'articolo 6 diventa articolo 5 ed è sostituito dal testo seguente: « Articolo 5 Il tasso di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della decisione 85/257/CEE, Euratom è calcolato in percentuale della base prevedibile delle risorse IVA in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata con dazi doganali, prelievi agricoli, contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca, entrate varie e, eventualmente, contributi finanziari PNL. Il tasso è espresso nel bilancio con una cifra arrotondata al quarto decimale. »; 5) l'articolo 7 diventa articolo 6 ed i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: « 2. I diritti accertati sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale seguente il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento. Tuttavia le risorse IVA sono riportate nella contabilità: - il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, - annualmente, per quanto concerne il saldo previsto dall'articolo 10, paragrafo 4, e le rettifiche previste all'articolo 10, paragrafo 6, tranne le rettifiche particolari di cui all'articolo 10, paragrafo 6, primo trattino, che sono riportate nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello della conclusione all'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione. 3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione un estratto mensile della contabilità entro i termini previsti al paragrafo 2. »; 6) l'articolo 8 diventa articolo 7; 7) l'articolo 9 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, i termini « di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della decisione del 21 aprile 1970 » sono sostituiti da « di cui all'articolo 5 della decisione 85/257/CEE, Euratom »; b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità in ECU sulla base del tasso dell'ECU utilizzato per il mese durante il quale è stata fatta l'iscrizione. »; 8) l'articolo 10 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, i termini « entro il 20 » sono sostituiti da « entro il primo giorno feriale successivo al 19 »; b) il paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, è sostituito dal testo seguente: « Ogni modifica dei tassi delle risorse IVA o, eventualmente, dei contributi finanziari PNL è motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo o suppletivo e dà luogo al ritocco dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio. Questo ritocco è effettuato alla prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo o suppletivo ove quest'ultima abbia luogo prima del 16 del mese. In caso contrario il ritocco è effettuato alla seconda iscrizione successiva alla sua adozione definitiva. In deroga all'articolo 5 del regolamento finanziario, il ritocco è preso in conto a titolo dell'esercizio di bilancio rettificativo o suppletivo di cui trattasi. Il dodicesimo relativo all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio è calcolato sulla base delle somme previste nel progetto di bilancio di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato CECA, all'articolo 203, paragrafo 3, del trattato CEE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato Euratom; la regolarizzazione di tale importo è effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo. Se il bilancio non è stato adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, gli Stati membri iscrivono al primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, un dodicesimo delle somme previste a titolo di risorse IVA o, eventualmente, di contributi finanziari PNL nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la regolarizzazione è effettuata alla prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio, se quest'ultima ha luogo prima del 16 del mese. In caso contrario, la regolarizzazione è effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio. »; c) al paragrafo 4, prima frase, i termini « del tasso adottato per l'esercizio precedente » sono sostituiti dai termini « del tasso da applicare a ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 85/257/CEE, Euratom, per l'esercizio precedente »; d) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: « 5. La Commissione procede successivamente al calcolo delle rettifiche dei contributi finanziari in modo da ristabilire, tenendo conto della consistenza effettiva del gettito delle risorse IVA, la ripartizione inizialmente esistente nel bilancio tra queste ultime e i contributi finanziari PNL. Per il calcolo di dette rettifiche, i saldi di cui al paragrafo 4 sono convertiti in ECU al tasso di cambio in vigore il primo giorno feriale successivo al 15 luglio che precede le iscrizioni previste al paragrafo 4. Alla somma dei saldi IVA è applicato, per ogni Stato membro interessato, il rapporto tra i contributi finanziari da versare iscritti nel bilancio e le risorse IVA. La Commissione comunica gli importi risultanti da detto calcolo agli Stati membri che nel corso dell'esercizio precedente hanno iscritto dei contributi finanziari PNL, in modo che questi possano, secondo i casi, accreditare o addebitare tali importi sul conto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di agosto del medesimo anno. »; e) è inserito il paragrafo seguente: « 6. Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 danno luogo, per ogni Stato membro interessato, ad un ritocco del saldo determinato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo alle condizioni seguenti: - le rettifiche di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 effettuate fino al 30 giugno danno luogo a un ritocco globale da iscrivere sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di agosto del medesimo anno. Tuttavia, se lo Stato membro interessato e la Commissione sono d'accordo, un ritocco particolare può essere iscritto prima della data di cui sopra; - se le misure adottate dalla Commissione per la rettifica della base quali previste all'articolo 10 ter, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 danno adito ad un ritocco delle iscrizioni nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il ritocco avviene il primo giorno feriale del mese successivo alla scadenza del termine previsto nel contesto dell'applicazione di dette misure. In correlazione alle rettifiche da apportare ai saldi delle risorse IVA entro il primo giorno feriale del mese di agosto di ogni anno in virtù del primo comma, la Commissione procede anche a rettifiche supplementari dei contributi finanziari PNL. I tassi di cambio da utilizzare per il calcolo di queste rettifiche supplementari sono quelli che sono stati utilizzati nel calcolo iniziale di cui al paragrafo 5. La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri affinché questi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di agosto del medesimo anno. »; f) il paragrafo 6 diventa paragrafo 7 ed è modificato come segue: i termini « paragrafi 4 e 5 » sono sostituiti dai termini « paragrafi 4, 5 e 6 »; 9) l'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 11 Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo. »; 10) l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 12 1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo 9, paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio. 2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché gli stanziamenti necessari siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili. 3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali della Comunità nei confronti dei suoi mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate, senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti della Comunità. 4. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile, proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro. 5. Gli ordini e le istruzioni trasmessi dalla Commissione al tesoro o all'amministrazione competente di ogni Stato membro sono eseguiti al più presto. »; 11) l'intestazione del titolo V è sostituita da « Modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafi 7 e 8, della decisione 85/257/CEE, Euratom »; 12) l'articolo 13 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, i termini « all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione del 21 aprile 1970 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 3, paragrafi 7 e 8, della decisione 85/257/CEE, Euratom »; b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato viene calcolato dall'Istituto statistico delle Comunità europee sulla base delle statistiche elaborate secondo il sistema europeo di conti economici integrati (SEC) e corrisponde, per ciascuno Stato membro, alla media aritmetica dei primi tre anni del quinquennio precedente l'esercizio per il quale si applica l'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 85/257/CEE, Euratom. Non si tiene conto dei risultati delle eventuali revisioni dei dati statistici effettuate dopo l'adozione del bilancio definitivo. »; c) al paragrafo 3, il termine « UCE » è sostituito dal termine « ECU »; d) al paragrafo 4, - l'inizio della prima frase è modificato come segue: « Finché la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 85/257/CEE, Euratom è applicata »; - nella prima frase, i termini « il tasso dell'IVA » sono sostituiti dai termini « il tasso uniforme delle risorse IVA »; 13) all'articolo 14, lettera b), i termini « delle imposte » sono sostituiti da « dell'IVA sui prodotti e delle imposte nette »; 14) l'intestazione del titolo VI è sostituita da « Modalità di applicazione dell'articolo 6 della decisione 85/257/CEE, Euratom »; 15) l'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 15 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della decisione 85/257/CEE, Euratom, il saldo di un esercizio è sostituito dalla differenza tra: - l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio e - l'importo dei pagamenti effettuati con gli stanziamenti di tale esercizio, aumentato dell'importo degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 88, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario. Tale differenza è aumentata o diminuita, da un lato, dell'importo netto degli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro, in deroga all'articolo 4 del regolamento finanziario: - dei superamenti, in pagamenti, dovuti alle modifiche dei tassi ECU, degli stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento finanziario e - del saldo che risulta dagli utili e dalle perdite di cambio registrati nel corso dell'esercizio. »; 16) all'articolo 16, paragrafo 2, i termini « paragrafi 4 e 5 » sono sostituiti con i termini « paragrafi 4, 5 e 6 »; 17) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Gli Stati membri fanno conoscere alla Commissione, mediante relazioni semestrali, i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio relativi ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. »; 18) all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, l'ultimo frase è sostituita dal testo seguente: « Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari: a) la Commissione può chiedere, in casi specifici, che le siano trasmessi taluni documenti; b) nell'estratto mensile della contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, gli importi contabilizzati relativi a irregolarità o ritardi nell'accertamento, nella contabilizzazione e nella messa a disposizione, constatati nel corso dei controlli suddetti, devono essere individuati con annotazioni adeguate. »; 19) l'articolo 19 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 19 Le disposizioni di diritto comunitario nei settori di cui all', primo comma, della decisione 85/257/CEE, Euratom sono applicate dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'accertamento delle risorse proprie. »; 20) all'articolo 21, lettera a), i termini « all'articolo 5 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 8 »; 21) l'articolo 22 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 22 Entro il 1990, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento nonché eventualmente proposte di modifica riguardanti il regolamento stesso ».
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