Art. 1

In vigore dal 8 dic 1986
In deroga al regolamento (CEE) n. 379/71, nel titolo V « Imballaggio e presentazione » dell'allegato, il testo dell'ultimo comma del capitolo B « Condizionamento » è sostituito, sino al 15 luglio 1987, dal seguente testo: « Gli imballaggi o, in caso di spedizione alla rinfusa le partite, devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo; tuttavia è ammessa la presentazione che comporti, aderente al frutto, un corto ramoscello munito di qualche foglia verde ».
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