Art. 1

In vigore dal 4 dic 1986
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1986. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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