Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 625/78 è modificato come segue:
In vigore dal 4 dic 1986
1. All'articolo 5, paragrafo 1, i termini « 100 chilometri » sono sostituiti dai termini « 350 chilometri ».
2. All'allegato I, 2, lettera a), i termini « norma ISO » ogniqualvolta ricorrano sono sostituiti dai termini « norma internazionale ISO ».
3. All'allegato I, punto 2, lettera b), il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
« Siero di latte presamico:
dosaggio dei glicomacropeptidi mediante cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (3) ».
4. All'allegato I, punto 2, è aggiunta la seguente lettera c):
« c) Il prelievo dei campioni è effettuato in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia ricorrere ad un altro metodo di campionamento, purché conforme ai principi della predetta norma. »
5. Nell'allegato I, è soppressa la nota (4).
6. L'allegato IV è soppresso.
7. L'allegato V è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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