Art. 2
In vigore dal 3 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 6.
(3) GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 287 del 31. 10. 1984, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3696:oj#art-2