Art. 2

In vigore dal 3 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 6. (3) GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 287 del 31. 10. 1984, pag. 7.
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