Art. 1
In vigore dal 2 dic 1986
Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque della divisione CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1986.
La pesca dell'aringa nelle acque della divisione CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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