Art. 2

In vigore dal 1 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12. (6) GU n. L 158 del 13. 6. 1986, pag. 57.
Storico versioni

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