Art. 2
In vigore dal 1 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(6) GU n. L 158 del 13. 6. 1986, pag. 57.
Storico versioni
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