Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 3359/86 è inserito il seguente articolo 1 bis:
In vigore dal 26 nov 1986
« Articolo 1 bis
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3655/85, il certificato di autenticità rilasciato nel 1986 per i prodotti di cui all' può essere presentato sino al 28 febbraio 1987.
Per quanto concerne i certificati di autenticità utilizzati in conformità del primo comma, la comunicazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3655/86 comprende anche l'anno di rilascio del certificato di autenticità ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:3591:oj#art-1