Art. 5
In vigore dal 24 nov 1986
Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri interessati sulla base dell'elenco di domande che è stato elaborato dalla Commissione in collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri.
In collaborazione con gli Stati membri la Commissione determina le modalità dell'indagine e il termine per la trasmissione dei risultati. I servizi statistici degli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione conformemente ai metodi praticati negli Stati membri, che possono prevedere in taluni casi un obbligo di risposta. Prendono le misure necessarie affinché almeno un quarto delle unità di rilevazione venga tratto dal campione dell'indagine 1986 e affinché almeno un quarto possa rientrare nel campione di un'indagine successiva. L'appartenenza ad uno dei due gruppi è contrassegnata da un codice.
Storico versioni
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