Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2806/79 è modificato come segue:
In vigore dal 24 nov 1986
1) Il testo dell', paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo:
« a) le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CEE) n. 2342/82 (1).
(1) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 18 ».
2) Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente:
- in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (1), la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento;
- in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 2760/75, la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a IV di cui all'allegato I del suddetto regolamento.
(1) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3574:oj#art-1