Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2806/79 è modificato come segue:

In vigore dal 24 nov 1986
1) Il testo dell', paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo: « a) le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CEE) n. 2342/82 (1). (1) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 18 ». 2) Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente: - in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (1), la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento; - in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 2760/75, la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a IV di cui all'allegato I del suddetto regolamento. (1) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1 ».
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