Art. 6
In vigore dal 18 nov 1986
In applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e in deroga all', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri della regione 1 sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine, nonché, nelle zone menzionate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1065/86, ai produttori di carni caprine gli acconti versati nella regione 2.
Storico versioni
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