Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 645/86 è aggiunto il seguente articolo:
In vigore dal 18 nov 1986
« Articolo 1 bis
Le autorità spagnole e le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'.
Ogni sei mesi, esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi che sono stati importati in questo periodo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:3508:oj#art-1