Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 645/86 è aggiunto il seguente articolo:

In vigore dal 18 nov 1986
« Articolo 1 bis Le autorità spagnole e le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'. Ogni sei mesi, esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi che sono stati importati in questo periodo ».
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eli:reg:1986:3508:oj#art-1

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