Art. 2

In vigore dal 17 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.
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