Art. 2
In vigore dal 17 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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