Art. 1

In vigore dal 14 nov 1986
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la Spagna è autorizzata ad applicare sino al 31 dicembre 1986 il regime di controllo dei prezzi praticato prima dell'adesione. 2. Tuttavia, ai fini della compensazione dei prezzi, si applica il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86. 3. Qualora la Spagna sia in grado di sopprimere, anteriormente al 31 dicembre 1986, il regime nazionale in vigore, ne informa immediatamente la Commissione.
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