Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato come segue:
In vigore dal 14 nov 1986
1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:
« 2. La constatazione dei prezzi medi di mercato comunitari, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1345/86 del Consiglio (1), è effettuata alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione (2).
(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 37.
(2) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28 ».
2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
« 5. La sospensione nazionale o regionale degli acquisti può essere decisa conformemente all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CEE) n. 1345/86, quando il prezzo di mercato in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro per qualità o gruppi di qualità è superiore al prezzo d'acquisto all'intervento, tenuto conto in particolare del livello dei prezzi di mercato constatato e del volume degli eventuali acquisti; la ripresa degli acquisti è decisa quanto prima, quando il prezzo di mercato diventa inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento.
Per l'applicazione del primo comma, il prezzo di mercato medio di un gruppo di qualità corrisponde, in uno Stato membro, alla media dei prezzi di mercato di ciascuna di tali qualità, ponderate tra di loro sulla base della loro importanza relativa sul piano nazionale ».
3. All'articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, quando gli acquisti riguardano qualità il cui prezzo di mercato supera il prezzo d'acquisto all'intervento, il termine per la comunicazione delle informazioni di cui al punto a) non può superare i cinque giorni lavorativi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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