Art. 1

In vigore dal 13 nov 1986
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (esclusa VIIa), VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1986. La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (esclusa VIIa), VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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