Art. 2
In vigore dal 13 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.
(5) GU n. L 190 del 12. 7. 1986, pag. 51.
ALLEGATO
Coefficienti applicabili al Regno Unito
1.2,3 // // // // Coefficiente applicabile // 1.2.3 // Periodo di applicazione // all'orzo trasformato in malto impiegato nella fabbricazione del malt whisky // ai cereali impiegati nella fabbricazione di grain whisky // // // // 1o luglio 1986 - 30 giugno 1987 // 0,375 // 0,339 // // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3466:oj#art-2