Art. 1

In vigore dal 12 nov 1986
1. In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1599/84, le clausole aggiuntive dei contratti di trasformazione conclusi tra produttori e trasformatori in Spagna e in Portogallo per i pomodori possono, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 avere per oggetto una quantità eccedente il 20 %. 2. Le autorità spagnole e portoghesi, qualora abbiano accertato che la quantità di pomodori freschi assegnati ad un trasformatore non è stata utilizzata ai fini della trasformazione nella campagna di commercializzazione 1986/1987, possono assegnare il quantitativo reso disponibile ad altri trasformatori: - che abbiano trasformato una quantità di pomodori freschi superiore a quella ad essi assegnata, e - che soddisfino alle condizioni previste per ottenere l'aiuto alla produzione per la quantità ad essi assegnata. Le quantità sono assegnate equamente ai trasformatori che soddisfino alle condizioni indicate nel primo comma. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano in Spagna anche alle pesche e le autorità spagnole possono applicare le disposizioni del paragrafo 2 alle pesche sciroppate.
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