Art. 1

In vigore dal 10 nov 1986
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale // Designazione delle merci // Volume del contingente (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // 09.0701 // ex 15.12 B // Oli e grassi animali di origine marina, diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di un contenuto netto di più di 1 kg, originari della Norvegia // 1 000 // 8,5 // // // // // Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna e il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione. 2. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 4. I prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 3 sono validi fino alla fine del periodo contingentale. Articolo 2 1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell', paragrafo 3, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le condizioni definite al paragrafo 3.
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