Art. 1
In vigore dal 10 nov 1986
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:
1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale // Designazione delle merci // Volume del contingente (in hl) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // 09.0801 // ex 20.07 A II // Succhi concentrati di pere, originari dell'Austria // 2 000 // 30 + P eventualmente applicabili // // // // //
Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.
Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3458:oj#art-1