Art. 1

In vigore dal 7 nov 1986
Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM VI a sud, VII b, c, eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente ad essi assegnato per il 1986. La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM VI a sud, VII b, c, eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento è proibita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3418:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo