Art. 1
In vigore dal 7 nov 1986
Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM VI a sud, VII b, c, eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente ad essi assegnato per il 1986.
La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM VI a sud, VII b, c, eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento è proibita.
Storico versioni
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