Art. 1
In vigore dal 6 nov 1986
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM III a Skagerrak eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1986.
La pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM III a Skagerrak eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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