Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2707/86 è modificato come segue:

In vigore dal 4 nov 1986
1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente testo: « 1. La denominazione di vendita di « vino spumante gassificato » di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3309/85 è indicata sull'etichetta; le diciture obbligatorie devono essere apposte in caratteri dello stesso tipo e, almeno per le lettere più piccole, dell'altezza di 3 mm. » 2. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. Qualora uno Stato membro ammetta, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3309/85, l'uso del termine « vino spumante », per la designazione di una bevanda della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune, ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di altra materia prima agricola, le denominazioni di vendita recanti tale termine devono figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie ed essere apposte sull'etichetta, in caratteri dello stesso tipo e dell'altezza, almeno per le lettere più piccole, di 3 mm. ». 3. Nell'allegato I, punto 2, la lettera « c) Jarque de Moncayo » è soppressa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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