Art. 10

In vigore dal 3 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 296 del 21. 10. 1978, pag. 2. (3) GU n. L 296 del 5. 3. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (5) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40. (1) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 3.
Storico versioni

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