Art. 10
In vigore dal 3 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK
(1) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 296 del 21. 10. 1978, pag. 2.
(3) GU n. L 296 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(5) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.
(1) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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