Art. 2
In vigore dal 3 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK
(1) GU n. C 180 del 18. 7. 1986, pag. 6.
(2) Parere reso il 24 ottobre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3386:oj#art-2