Art. 2

In vigore dal 3 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. C 180 del 18. 7. 1986, pag. 6. (2) Parere reso il 24 ottobre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3386:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo