Art. 2
In vigore dal 31 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8.
(2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 24.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 13.
Storico versioni
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