Art. 2

In vigore dal 31 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8. (2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 24. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11. (5) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 13.
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