Art. 1
In vigore dal 31 ott 1986
Per i contratti d'ammasso privato in corso, la durata dell'ammasso è prorogata di uno o due mesi su richiesta dell'interessato. La proroga riguarda il quantitativo globale oggetto del contratto in questione. L'ammassatore comunica all'organismo d'intervento la propria intenzione di prorogare la durata di qualsiasi contratto d'ammasso al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di scadenza della validità del contratto.
In tal caso, l'importo dell'aiuto è aumentato in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 866/86.
Storico versioni
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