Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 579/86 è modificato come segue:
In vigore dal 31 ott 1986
1. All'articolo 4, paragrafo 1, i termini « anteriormente al 1o gennaio 1987 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 1o gennaio 1987 quando trattasi della Spagna e anteriormente al 1o luglio 1987 quando trattasi del Portogallo ».
2. All'articolo 4, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:
« c) il prodotto in causa deve essere esportato anteriormente al 1o gennaio 1987 per quanto riguarda la Spagna e al 1o luglio 1987 per quanto riguarda il Portogallo a partire dal territorio del nuovo Stato membro in causa in cui è avvenuto il rilevamento di cui al paragrafo 1 e deve aver lasciato il territorio geografico della Comunità prima della data prevista ».
3. La frase introduttiva dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:
« 1. Salvo caso di forza maggiore, la prova dell'avvenuta esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve essere fornita anteriormente al 1o marzo 1987 per le esportazioni dalla Spagna e anteriormente al 1o settembre 1987 per le esportazioni dal Portogallo, mediante presentazione: ».
4. All'articolo 5, paragrafo 2, i termini « anteriormente al 1o marzo 1987 » sono sostituiti dai termini « anteriormente alla data prevista ».
5. L'articolo 6, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Il titolo d'esportazione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio sino:
a) al 31 dicembre 1986, per le esportazioni dalla Spagna,
b) al 30 giugno 1987, per le esportazioni dal Portogallo ».
6. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 7
1. Sui quantitativi che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, vengono considerati smaltiti sul mercato interno, viene riscosso un importo pari:
a) per quanto riguarda lo zucchero, per 100 kg, al prelievo all'importazione per lo zucchero bianco applicabile il 31 dicembre 1986 nel caso della Spagna e il 30 giugno 1987 nel caso del Portogallo, maggiorato o diminuto, secondo il caso, dell'importo compensativo adesione applicabile alla stessa data allo zucchero bianco per il nuovo Stato membro in causa;
b) per quanto riguarda l'isoglucosio, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione degli sciroppi di saccarosio applicabile il 31 dicembre 1986 nel caso della Spagna e il 30 giugno 1987 nel caso del Portogallo.
2. Per convertire in moneta nazionale gli importi di cui al paragrafo 1, si applica il tasso di conversione agricolo in vigore, nel settore dello zucchero, il 31 dicembre 1986 per la Spagna e il 30 giugno 1987 per il Portogallo ».
7. All'articolo 8 paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
« b) anteriormente al 1o aprile 1987 nel caso della Spagna e anteriormente al 1o ottobre 1987 nel caso del Portogallo, i quantitativi che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 si considerano smaltiti sul mercato interno e i casi per i quali è stato applicato il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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