Art. 1
In vigore dal 30 ott 1986
Si ritiene che le catture della molva azzurra e della molva nelle acque delle isole Faeroeer eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1986.
La pesca della molva azzurra e della molva nelle acque delle isole Faeroeer eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi sono proibiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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