Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1184/86 è modificato come segue:

In vigore dal 30 ott 1986
1. Nell'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. Tuttavia, non si applica alcun massimale all'importazione dei prodotti della sottovoce 12.01 B e della voce 12.02 della tariffa doganale comune destinati a fini diversi dall'estrazione d'olio. Il Portogallo adotta le misure necessarie per garantire che i prodotti in causa siano effettivamente utilizzati nel modo previsto ». 2. Nell'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6: « 6. Qualora quantitativi importati nell'ambito delle importazioni « semplici » siano destinati ad utilizzazioni diverse dall'alimentazione umana, il Portogallo, dopo averne verificato l'utilizzazione effettiva, rilascia all'operatore interessato che ne faccia richiesta, un nuovo titolo d'importazione concernente al massimo un quantitativo uguale. Ogni tre mesi, il Portogallo informa la Commissione dei quantitativi per i quali è stato rilasciato un nuovo titolo ».
Storico versioni

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