Art. 1
In vigore dal 27 ott 1986
I prodotti diversi da quelli enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, originari dei territori occupati, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.
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