Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3024/86 è modificato come segue:
In vigore dal 27 ott 1986
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
1. Se viene aperta la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vino da tavola di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79, tale distillazione viene effettuata secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. In conformità del disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che, durante la campagna 1985/1986, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione (1), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione (2) e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3).
Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare il riconoscimento dei contratti o delle dichiarazioni di consegna di cui all':
- prima che i produttori abbiano fornito la prova di cui al primo comma, a condizione che in tali contratti o dichiarazioni di consegna figuri una dichiarazione, nella quale il produttore afferma che ha adempiuto gli obblighi di cui al primo comma o che si trova nella condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e che si impegna a consegnare i quantitativi residui necessari per completare l'obbligo entro i termini fissati dall'autorità nazionale competente;
- prima che i produttori abbiano presentato la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84, a condizione che i produttori in questione costituiscano una cauzione pari all'80 % del prezzo minimo d'acquisto per il tipo di vino da distillare di cui all'articolo 5. La cauzione è svincolata immediatamente dopo che sia stata verificata l'esattezza della dichiarazione di produzione e l'osservanza dei quantitativi massimi di vino che possono essere ammessi alla distillazione di cui al paragrafo 1. In caso contrario la cauzione viene totalmente o parzialmente incamerata. La verifica deve aver luogo al più tardi 60 giorni dopo la presentazione della dichiarazione di produzione del produttore in questione.
(1) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 12.
(2) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 18.
(3) GU n. L 80 del 23. 5. 1986, pag. 14 ».
2) Nell', paragrafo 1, i termini « se la decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è adottata », sono sostituiti da « ai fini del presente regolamento ».
3) All', paragrafo 2 il secondo comma è soppresso.
4) All'articolo 8 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
« Il distillatore che non ha richiesto l'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 è tenuto, se del caso, a presentare all'organismo d'intervento, entro 4 mesi dalla data dell'entrata in distilleria del vino, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato da lui effettivamente pagato al produttore entro i termini stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 2 ».
5) È inserito il seguente articolo 8 bis:
« Articolo 8 bis
Nel caso di cui all', paragrafo 2, secondo comma, primo trattino:
- la prova di cui all', paragrafo 2, è presentata anteriormente al 1o giugno 1987;
- la prova che il vino è stato distillato non può essere presentata dal distillatore prima di quella di cui all', paragrafo 2;
- il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, viene effettuato entre un mese dalla presentazione all'autorità competente per il riconoscimento del contratto, della prova di cui all', paragrafo 2, tranne se il periodo restante per l'esecuzione della suddetta disposizione è più lungo ».
6) Nell'articolo 9, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata soltanto se sono fornite, al più tardi alla fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato, nonché, se del caso, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato entro i termini previsti. Se le prove non sono fornite entro il termine stabilito, ma nei due mesi successivi e se il ritardo non è dovuto ad una negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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