Art. 1
In vigore dal 24 ott 1986
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (3), l'importo della cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è pari, secondo lo stato membro in cui essa è costituita, a:
- 131 997 Lit/100 kg,
- 603,046 FF/100 kg,
- 3 981,24 FB/100 kg,
- 202,596 DM/100 kg,
- 228,275 Fl/100 kg,
- 53,2569 £/100 kg,
- 66,4977 £ Irl/100 kg,
- 725,442 Dkr/100 kg,
- 9 910,20 Dra/100 kg,
- 12 383,9 Pta/100 kg,
- 12 894,9 Esc/100 kg.
2. La cauzione di cui sopra si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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