Art. 1
In vigore dal 7 ott 1986
1. Dal 15 novembre 1986 al 30 aprile 1987 è aperto nella Comunità, nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, un contingente tariffario comunitario di 2 000 t per i pomodori, freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare.
Nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a questi prodotti è sospeso al 4,4 % con una riscossione minima di 0,8 ECU per 100 kg peso netto.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni
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