Art. 2
In vigore dal 3 ott 1986
Per la conversione in moneta nazionale degli importi del contributo di riassorbimento fissati all'articolo 32 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore:
a) per la prima quota del contributo di riassorbimento di cui all', paragrafo 2, il 1o ottobre della campagna di commercializzazione in causa;
b) per il contributo di riassorbimento di cui all', paragrafo 3, durante la campagna, di commercializzazione considerata. Se tale tasso è modificato durante la stessa campagna, il tasso di conversione agricolo da applicare è pari alla media, calcolata pro rata temporis, di commercializzazione considerata.
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