Art. 2

In vigore dal 3 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 34. (4) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 21.
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