Art. 1
In vigore dal 1 ott 1986
Le restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 sono fissate come segue:
1.2 // // ECU/t // i) per l'amido di mais e prodotti derivati dell'amido di mais: // 74,70 // ii) per l'amido di riso e prodotti derivati dell'amido di riso: // 72,30 // iii) per l'amido di grano e prodotti derivati dell'amido di grano: // 70,70 // iv) per la fecola di patate e prodotti derivati della fecola di patate: // 74,70
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