Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3540/85 è modificato some segue:
In vigore dal 1 ott 1986
1. Nell'articolo 6, paragrafo 6, secondo comma i termini « per la campagna 1985/1986 » sono sostituiti dai termini « per le campagne di commercializzazione 1985/1986 e 1986/1987 ».
2. Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 21
Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2036/82, per trasformazione presso un'organizzazione riconosciuta si intende qualsiasi operazione eseguita nel perimetro di detta organizzazione, che modifichi la natura dei prodotti destinati all'alimentazione animale:
- mediante macinazione o altro trattamento analogo,
- mediante trattamento di marcatura, secondo uno dei metodi indicati nell'allegato III.
Tuttavia, su richiesta dell'organizzazione riconosciuta, l'organismo incaricato del controllo può autorizzare l'esecuzione delle operazioni di trasformazione nel perimetro di un'impresa preventivamente determinata, che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei prodotti sottoposti a tali operazioni ».
Inoltre, l'organismo incaricato del controllo può autorizzare la realizzazione delle operazioni di trasformazione nell'azienda del produttore se la trasformazione viene effettuata in continuazione, previa pesatura e prelievo di campione, con un apparecchio mobile che è stato preventivamente controllato ed approvato. »
3. All'articolo 22, paragrafo 2, il testo dei primi due trattini è sostituito dal seguente:
« - quantitativi di prodotti tal quali entrati per essere trasformati presso l'organizzazione riconosciuta, nonché relativo tenore di impurità e umidità, distinguendo, se del caso, i quantitativi trasformati nelle imprese dei produttori,
- movimenti dei prodotti nel perimetro dell'organizzazione riconosciuta e, se del caso, tra l'organizzazione riconosciuta e l'impresa in cui sono trasformati ai sensi dell'articolo 21. »
4. All'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
« A fini di controllo, l'organizzazione riconosciuta comunica all'organismo competente, con almeno due giorni di anticipo, le date e i luoghi di consegna e di trasformazione dei prodotti. »
5. All'articolo 23, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Salvo casi di forza maggiore ed eccettuati i casi di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, i prodotti non possono più uscire come tali dall'organizzazione riconosciuta ».
6. All'articolo 32, secondo comma è inserito, dopo il terzo trattino, il seguente trattino:
« - le disposizioni dell'allegato I del suddetto regolamento restano applicabili ai piselli, alle fave, alle favette ed ai lupini dolci per i quali può essere fornita la prova, giudicata soddisfacente dallo Stato membro, che sono stati oggetto di un contratto stipulato tra il produttore ed il primo acquirente anteriormente al 1o agosto 1986, nonché ai piselli, alle fave, alle favette ed ai lupini dolci per i quali è stato rilasciato anteriormente al 1o agosto 1986 un certificato d'acquisto al prezzo minimo ».
7. All'articolo 32, ultimo comma, è aggiunto il seguente testo:
« nonché per i quantitativi entrati nell'impresa durante il suddetto periodo e corrispondenti a quelli che sono disponibili su certificati d'aiuto fissati in anticipo, la cui validità scade nel primo trimestre del 1986. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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