Art. 1
In vigore dal 29 set 1986
1. A datare dal 29 settembre e fino al 31 dicembre 1986 possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento italiano conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.
Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali in cui è stata accertata la presenza di afta epizootica e che non sono stati dichiarati esenti da tale malattia e dalle unità sanitarie locali confinanti con le precedenti.
L'aiuto non è concesso ai prodotti provenienti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali in cui sono segnalati casi di afta epizootica da almeno tre mesi e da unità sanitarie locali confinanti con le precedenti.
Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche del limite della zona di contaminazione.
L'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.
2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.
3. In caso di concessione dell'aiuto comunitario, l'Italia può accordare un aiuto nazionale complementare, il cui importo è fissato da tale Stato membro d'accordo con la Commissione.
Storico versioni
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